Ordinanza 34/2006 (ECLI:IT:COST:2006:34)
Massima numero 30123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/01/2006;  Decisione del  23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30121  30122


Titolo
ORD. 34/06 C. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE - PREVIA NOTIFICA DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui - nel disporre che l'Agenzia delle entrate irroghi la sanzione di cui al comma 3 secondo le modalità previste dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - esclude esplicitamente l'applicazione dell'art. 16, comma 2, del medesimo decreto. L'esclusione dell'applicazione di tale disposizione è, infatti, giustificata dalla esigenza di semplificazione del procedimento di irrogazione della sanzione, nonché dalla circostanza che gran parte degli elementi che di regola vengono portati a conoscenza del destinatario tramite l'atto di contestazione, nel caso in esame sono da quello già conosciuti per essere emersi nel corso dell'ispezione. Non sussiste, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa, tenuto anche conto che la disciplina riguarda una fase pre-giurisdizionale, e non limita il ricorso all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/02/2002  n. 12  art. 3  co. 5

legge  23/04/2002  n. 73  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte