Ordinanza 37/2006 (ECLI:IT:COST:2006:37)
Massima numero 30128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/01/2006;  Decisione del  23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30129  30130


Titolo
ORD. 37/06 A. INTERVENTO IN GIUDIZIO - COSTITUZIONE DELLA PARTE OLTRE IL TERMINE PERENTORIO - INAMMISSIBILITÀ.

Testo

E' inammissibile la costituzione della parte del giudizio in via incidentale, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dal momento che tale termine è da considerarsi perentorio.

- V., citate, ex plurimis, sentenza n. 397/2005, ordinanza n. 63/2003 e n. 309/2002.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 3