Ordinanza 37/2006 (ECLI:IT:COST:2006:37)
Massima numero 30128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/01/2006; Decisione del
23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Titolo
ORD. 37/06 A. INTERVENTO IN GIUDIZIO - COSTITUZIONE DELLA PARTE OLTRE IL TERMINE PERENTORIO - INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 37/06 A. INTERVENTO IN GIUDIZIO - COSTITUZIONE DELLA PARTE OLTRE IL TERMINE PERENTORIO - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' inammissibile la costituzione della parte del giudizio in via incidentale, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dal momento che tale termine è da considerarsi perentorio.
- V., citate, ex plurimis, sentenza n. 397/2005, ordinanza n. 63/2003 e n. 309/2002.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 3