Ordinanza 37/2006 (ECLI:IT:COST:2006:37)
Massima numero 30129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/01/2006; Decisione del
23/01/2006
Deposito del 01/02/2006; Pubblicazione in G. U. 08/02/2006
Titolo
ORD. 37/06 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ - PROCEDIMENTO - INIZIATIVA DEL PARLAMENTARE DIRETTAMENTE INTERESSATO - PROCEDURA POTENZIALMENTE PRECLUSIVA, IN TOTALE ASSENZA DI CONTRADDITTORIO, DEL GIUDIZIO INSTAURATO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, CON IL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO, LESIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CENSURA DI NORMA CHE NON TROVA APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 37/06 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ - PROCEDIMENTO - INIZIATIVA DEL PARLAMENTARE DIRETTAMENTE INTERESSATO - PROCEDURA POTENZIALMENTE PRECLUSIVA, IN TOTALE ASSENZA DI CONTRADDITTORIO, DEL GIUDIZIO INSTAURATO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, CON IL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO, LESIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CENSURA DI NORMA CHE NON TROVA APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente al parlamentare di sollecitare autonomamente la deliberazione di insindacabilità sottoponendo "anche direttamente" alla Camera di appartenenza la questione della applicabilità dell'art. 68 Cost.. Infatti, la disposizione denunciata ha ad oggetto il procedimento che si svolge davanti alle Camere e, pertanto, riguardando una procedura diversa da quella che si volge dinanzi all'autorità giudiziaria, non trova applicazione nel giudizio a quo, sul quale si riverberano solo gli effetti della decisione delle Camere.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente al parlamentare di sollecitare autonomamente la deliberazione di insindacabilità sottoponendo "anche direttamente" alla Camera di appartenenza la questione della applicabilità dell'art. 68 Cost.. Infatti, la disposizione denunciata ha ad oggetto il procedimento che si svolge davanti alle Camere e, pertanto, riguardando una procedura diversa da quella che si volge dinanzi all'autorità giudiziaria, non trova applicazione nel giudizio a quo, sul quale si riverberano solo gli effetti della decisione delle Camere.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/06/2003
n. 140
art. 3
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte