Banche e istituti di credito - In genere - Credito al consumo - Rimborso anticipato del credito - Riduzione dei costi, in misura proporzionale alla vita residua del contratto - Ripetibilità pro rata temporis dei costi finalizzati alla concessione del credito (up-front), come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - Possibilità introdotta con novella limitata ai contratti sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore (25 luglio 2021) - Perdurante applicazione, per quelli precedenti, delle norme secondarie della Banca d'Italia vigenti a quella data che consentono la ripetibilità dei soli costi di durata del contratto (recurring) - Denunciata irragionevolezza - Carente motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 032001).
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come conv., che modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e disciplina il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front), solo per i contratti stipulati successivamente alla novella (25 luglio 2011). Il rimettente si è limitato a lamentare una differenza di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021, senza spiegare le ragioni che renderebbero tale differenza contrastante con il parametro costituzionale. (Precedenti: S. 128/2022 - mass. 44943; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 87/2021 - mass. 43843; S. 39/2021 - mass. 43653).