ORD. 38/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI - REVERSIBILITÀ - SOGGETTI AVENTI DIRITTO - FIGLI DEL CONIUGE E NIPOTI 'EX FRATRE', CONVIVENTI A CARICO DEL PENSIONATO DANTE CAUSA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO IRRAGIONEVOLE ED INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO AD ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO ALLA REVERSIBILITÀ, LESIONE DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - CONTRADDITTORIETÀ DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 3, della legge n. 274 del 1991 e 7, primo comma, della legge n. 1646 del 1962, sia «nella parte in cui non contemplano e, quindi, implicitamente escludono dal novero dei superstiti aventi diritto alla riversibilità della pensione, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato di cui risulti provata la convivenza a carico dello stesso dante causa»; sia «nella parte in cui non contemplano e, quindi, implicitamente escludono dal novero dei superstiti aventi diritto alla riversibilità della pensione, i nipoti ex fratre del pensionato di cui risulti provata la convivenza a carico dello stesso dante causa». Infatti, alla luce della premessa interpretativa seguita dal rimettente - secondo la quale dette disposizioni detterebbero la disciplina «applicabile ratione temporis» alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione, giacché, «ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi diritto al relativo trattamento di riversibilità», occorrerebbe, a suo avviso, aver riguardo proprio «alla disciplina vigente alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato» -, è priva di coerenza la scelta di denunciare l'art. 17 della legge n. 274 del 1991, congiuntamente ad altra norma precedentemente in vigore, e, al tempo stesso, negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 - il quale ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme sostitutive ed esonerative di detto regime e, dunque, anche alle pensioni dei dipendenti pubblici -, laddove entrambe le predette norme risultano essere successive all'evento che lo stesso giudice a quo indica come «fatto generatore dell'invocato trattamento di riversibilità» e cioè la morte del pensionato.
- Sull'inammissibilità (manifesta) di questioni prospettate in modo contraddittorio, v. citate ordinanze n. 189/2005 e n. 189/2004.