Sentenza 39/2006 (ECLI:IT:COST:2006:39)
Massima numero 30133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  25/01/2006;  Decisione del  25/01/2006
Deposito del 08/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30132


Titolo
SENT. 39/06 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE SICILIANA - OPERE ABUSIVE RICADENTI IN ZONE VINCOLATE - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA - NECESSITÀ DI NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ PREPOSTA ALLA GESTIONE DEL VINCOLO LIMITATAMENTE AL CASO IN CUI IL VINCOLO SIA ANTECEDENTE ALL'ABUSO - LIMITAZIONE INTRODOTTA CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA PRIVA DELLA SPECIFICA RAGIONEVOLEZZA NECESSARIA PER TALI TESTI NORMATIVI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, nella parte in cui dispone che "il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva". I limiti in tema di legittimità delle disposizioni di interpretazione autentica che sono stati individuati in riferimento alle leggi statali operano anche nei confronti delle leggi con le quali la Regione interpreta autenticamente proprie precedenti normative, con la conseguenza che è estraneo a qualunque possibilità di giustificazione sul piano della ragionevolezza un rinnovato esercizio del potere di interpretazione autentica di una medesima disposizione legislativa, per di più dando ad essa un significato addirittura opposto a quello che in precedenza si era già determinato come autentico.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/04/2003  n. 4  art. 17  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte