SENT. 40/06 A. PROFESSIONI - REGIONE LIGURIA - DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI - INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI, CON I RELATIVI PROFILI ED ORDINAMENTI DIDATTICI, E ISTITUZIONE DI NUOVI ALBI - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE CHE RISERVA ALLO STATO TALI DETERMINAZIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18, con la quale la Regione ha definito le discipline bio-naturali per il benessere ed ha istituito, tra l'altro, il relativo Elenco regionale dei singoli operatori e delle organizzazioni con finalità didattiche, delle associazioni e delle scuole di formazione; ha disciplinato requisiti e modalità di iscrizione; ha istituito un Comitato regionale con funzioni di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari. Infatti, l'impianto generale, lo scopo ed il contenuto precipuo della legge impugnata rendono evidente che l'oggetto della normativa in esame va ricondotto alla materia concorrente delle "professioni", rispetto alla quale la potestà legislativa delle Regioni deve svolgersi nel rispetto del principio - che si configura quale limite di ordine generale, invalicabile della legge regionale - secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi, è riservata allo Stato.
- Sentenze citate n. 424, n. 355 e n. 319/2005, n. 353/2003.