Sentenza 40/2006 (ECLI:IT:COST:2006:40)
Massima numero 30135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  25/01/2006;  Decisione del  25/01/2006
Deposito del 08/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30134


Titolo
SENT. 40/06 B. PROFESSIONI - REGIONE LIGURIA - DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NORME INSCINDIBILMENTE CONNESSE CON QUELLE CENSURATE - NECESSITÀ DI ESTENDERE LA DECLARATORIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA CONSEQUENZIALE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, gli artt. 4, 5, 8, 12 e 13 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18, dal momento che dette norme sono palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, la quale si pone, nella sua interezza, in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  25/10/2004  n. 18  art. 4  co. 

legge della Regione Liguria  25/10/2004  n. 18  art. 5  co. 

legge della Regione Liguria  25/10/2004  n. 18  art. 8  co. 

legge della Regione Liguria  25/10/2004  n. 18  art. 12  co. 

legge della Regione Liguria  25/10/2004  n. 18  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte