Sentenza 41/2006 (ECLI:IT:COST:2006:41)
Massima numero 30136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  25/01/2006;  Decisione del  25/01/2006
Deposito del 08/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 41/06. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO PASSIVO NECESSARIO - COMPETENZA TERRITORIALE DEROGABILE - ACCORDO DI DEROGA IN CORSO DI CAUSA - ECCEZIONE PROPOSTA DA UNO SOLO DEI CONVENUTI PER RISTABILIRE IL FORO LEGALE - INEFFICACIA - LESIONE DEL PRECETTO PER CUI "NESSUNO PUÒ ESSERE DISTOLTO DAL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Premesso che, nonostante la lettera degli artt. 38 e 102 cod. proc. civ. non la imponga, l'interpretazione assolutamente dominante e consolidata nella giurisprudenza della Corte di cassazione è nel senso che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata non da tutti i convenuti costituiti in causa inscindibile, è priva di efficacia, e premesso che alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio», il conflitto tra il convenuto litisconsorte che, proponendo l'eccezione, invoca la competenza del giudice naturale precostituito per legge e il convenuto litisconsorte che, viceversa, non si oppone a che il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato difformemente da quanto previsto dalla legge, non può risolversi, attraendo l'unitario giudizio, altrimenti che a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi, giacché costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile.

- Sulla riconducibilità al principio del giudice naturale della ripartizione della competenza territoriale tra giudici, v. le citate sentenze n. 251/1986 e n. 410/2005.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 38  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 102  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte