Sentenza 42/2006 (ECLI:IT:COST:2006:42)
Massima numero 30137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
25/01/2006; Decisione del
25/01/2006
Deposito del 08/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 42/06. REGIONE PUGLIA - ENERGIA - CARBURANTI - RETE DISTRIBUTIVA - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE REGIONALE - PREVISIONE DI COMPITI DI TRASMISSIONE DI DATI IN CAPO AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO E AD ORGANI STATALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA DI "ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 42/06. REGIONE PUGLIA - ENERGIA - CARBURANTI - RETE DISTRIBUTIVA - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE REGIONALE - PREVISIONE DI COMPITI DI TRASMISSIONE DI DATI IN CAPO AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO E AD ORGANI STATALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA DI "ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La Corte ha avuto modo di precisare che l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni rappresentano, in realtà, modalità attraverso le quali si esplica, ad un livello minimo, la leale collaborazione tra Stato e Regioni, al fine di garantire il più efficiente esercizio delle rispettive attribuzioni. Ne consegue che la disposizione impugnata - nello stabilire che gli organi nella stessa menzionati sono tenuti ad un'attività di mera trasmissione di taluni dei dati in loro possesso - deve essere interpretata nel senso che essa è volta a prevedere un meccanismo di cooperazione tra Regione e Stato, nel settore delle informazioni, in ordine alla rete distributiva dei carburanti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23.
La Corte ha avuto modo di precisare che l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni rappresentano, in realtà, modalità attraverso le quali si esplica, ad un livello minimo, la leale collaborazione tra Stato e Regioni, al fine di garantire il più efficiente esercizio delle rispettive attribuzioni. Ne consegue che la disposizione impugnata - nello stabilire che gli organi nella stessa menzionati sono tenuti ad un'attività di mera trasmissione di taluni dei dati in loro possesso - deve essere interpretata nel senso che essa è volta a prevedere un meccanismo di cooperazione tra Regione e Stato, nel settore delle informazioni, in ordine alla rete distributiva dei carburanti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
13/12/2004
n. 23
art. 19
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte