Ordinanza 43/2006 (ECLI:IT:COST:2006:43)
Massima numero 30138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
25/01/2006; Decisione del
25/01/2006
Deposito del 08/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 43/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - ORDINANZA-INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - COMPETENZA ATTRIBUITA AL PREFETTO ANZICHÉ AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA PER INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO STABILITO DAL LEGISLATORE DELEGANTE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 43/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - ORDINANZA-INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - COMPETENZA ATTRIBUITA AL PREFETTO ANZICHÉ AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA PER INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO STABILITO DAL LEGISLATORE DELEGANTE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, il quale mantiene ferma in capo al prefetto, anziché trasferirla al Presidente della Giunta regionale, l'attribuzione del potere di emettere ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazioni di norme del codice della strada. Il rimettente omette, infatti, nell'ordinanza qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, al fine di accertare la rilevanza della questione dedotta.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, il quale mantiene ferma in capo al prefetto, anziché trasferirla al Presidente della Giunta regionale, l'attribuzione del potere di emettere ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazioni di norme del codice della strada. Il rimettente omette, infatti, nell'ordinanza qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, al fine di accertare la rilevanza della questione dedotta.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 22/03/2001
n. 85
art. 2
co. 1 lettera d)