Ordinanza 44/2006 (ECLI:IT:COST:2006:44)
Massima numero 30139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  25/01/2006;  Decisione del  25/01/2006
Deposito del 08/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 44/06. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - UTILIZZABILITÀ NEI CONFRONTI DI SENTENZE DEL GIUDICE ORDINARIO ESECUTIVE, MA NON ANCORA PASSATE IN GIUDICATO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ancorché non passate in giudicato. La Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che non può parlarsi di disparità di trattamento fra l'ipotesi di esecuzione di sentenza amministrativa di primo grado, perseguita attraverso il giudizio di ottemperanza, e l'ipotesi di esecuzione delle sentenze di primo grado del giudice ordinario, in quanto il legislatore nella propria discrezionalità ha voluto dare concretezza al principio di esecutività delle sentenze di primo grado, evitando che l'amministrazione possa arbitrariamente sottrarsi alle pronunce giurisdizionali. Inoltre, sono comunque differenti e quindi non comparabili le azioni esecutive esperibili davanti al giudice ordinario secondo le norme di procedura civile, trattandosi di sentenze o di provvedimenti esecutivi che non richiedono l'esame di merito proprio del giudizio di ottemperanza. Stante la diversità degli istituti, non può, pertanto, parlarsi né di pregiudizio per la tutela dei diritti del creditore, né di pregiudizio per la ragionevole durata del processo, la quale è garantita dai tempi processuali disposti dal codice di procedura civile. Infine, in relazione all'asserita violazione del principio di buon andamento, la Corte ha più volte affermato che detto principio si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione.

- Prec. specifico v. ordinanza n. 122/2005.

- In tema di giudizio di ottemperanza v. sentenza n. 406/1998.



Atti oggetto del giudizio

legge  06/12/1971  n. 1034  art. 37  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte