ORD. 45/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - MANCATO USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA - DECURTAZIONE DI CINQUE PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CONDUCENTE E PASSEGGERO ED ECCESSO DI DELEGA RISPETTO ALLA PREVISIONE DI DECURTAZIONE PER LE SOLE INFRAZIONI GIÀ SANZIONATE CON LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE ALLA SECONDA INFRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dell'art. 126-bis, e relativa tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevedono la decurtazione di cinque punti della patente di guida in caso di violazione dell'art. 172 dello stesso decreto - che sanziona il mancato uso della cintura di sicurezza - . Infatti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, rientra nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza. Peraltro, le posizioni messe a confronto dal giudice rimettente: comportamento del conducente (persona munita di patente e soggetta a decurtazione di punteggio) e comportamento del passeggero che, munito o no di patente, è chiamato a rispondere solo in via pecuniaria, sono palesemente diverse onde appare giustificata la sanzione accessoria della sospensione della patente nel caso di due violazioni commesse nell'arco di due anni, cui consegue la decurtazione dei punti della patente. L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore.
- V. sentenza citata n. 144/2005 e ordinanze citate nn. 401 e 262/2005, nn. 212 e 109/2004.