ORD. 47/06. IMPOSTE E TASSE - ESTINZIONE DI DEBITI FISCALI CON PAGAMENTO DI QUOTA PARTE - BENEFICIO RIFERITO SOLO AI CARICHI INCLUSI IN RUOLI EMESSI DA UFFICI STATALI E AFFIDATI AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2001 AL 30 GIUGNO 2001 - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CONTRIBUENTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, laddove prevede la possibilità di estinguere, mediante il pagamento immediato di una quota parte, unicamente i debiti fiscali relativi «ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001», in quanto il giudice rimettente trascura totalmente di esaminare la questione, oggetto della domanda nel giudizio a quo, della asserita radicale nullità della cartella esattoriale impugnata, ed in quanto non evidenzia le ragioni per le quali sarebbe costituzionalmente obbligato il diverso criterio temporale proposto a titolo esemplificativo, in alternativa a quello individuato dalla norma censurata.
- Parità di trattamento dei contribuenti e norme che condizionano i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco ad atti amministrativi già intervenuti al momento dell'entrata in vigore della legge che li contempla: sentenza n. 294/1997.