Ordinanza 48/2006 (ECLI:IT:COST:2006:48)
Massima numero 30143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
25/01/2006; Decisione del
25/01/2006
Deposito del 08/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 48/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA - DIPENDENTI PUBBLICI - CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO - GARANZIA DELL'INPDAP - ESCLUSIVITÀ - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA ECONOMICA IN DANNO DELLE IMPRESE PRIVATE DI ASSICURAZIONE - OMESSA CONSIDERAZIONE DI MODIFICHE LEGISLATIVE ANTERIORI ALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 48/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA - DIPENDENTI PUBBLICI - CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO - GARANZIA DELL'INPDAP - ESCLUSIVITÀ - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA ECONOMICA IN DANNO DELLE IMPRESE PRIVATE DI ASSICURAZIONE - OMESSA CONSIDERAZIONE DI MODIFICHE LEGISLATIVE ANTERIORI ALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 47 del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui riconoscono all'INPDAP l'esclusiva per il rilascio della garanzia per le cessioni di quote dello stipendio per prestiti concessi ai dipendenti pubblici, in quanto antecedentemente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale, da un lato, all'art. 1, comma 137, ha modificato l'art. 54 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel senso di consentire anche ai dipendenti statali il ricorso al mercato delle assicurazioni private e, dall'altro, all'art. 1, comma 138, ha abrogato il denunciato art. 47 del d.P.R. n. 1032 del 1973: novità legislative che il giudice a quo non ha preso in considerazione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 47 del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui riconoscono all'INPDAP l'esclusiva per il rilascio della garanzia per le cessioni di quote dello stipendio per prestiti concessi ai dipendenti pubblici, in quanto antecedentemente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale, da un lato, all'art. 1, comma 137, ha modificato l'art. 54 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel senso di consentire anche ai dipendenti statali il ricorso al mercato delle assicurazioni private e, dall'altro, all'art. 1, comma 138, ha abrogato il denunciato art. 47 del d.P.R. n. 1032 del 1973: novità legislative che il giudice a quo non ha preso in considerazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1032
art. 47
co.
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 243
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 244
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 245
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte