SENT. 49/06 A. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE VENETO - SANATORIA EDILIZIA DI INTERVENTI ESEGUITI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI - AMPLIAMENTI DI COSTRUZIONI A DESTINAZIONE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E AGRICOLO-PRODUTTIVA - LIMITI QUANTITATIVI RIFERITI ALLA SUPERFICIE ANZICHÉ ALLA VOLUMETRIA - RICORSO DEL GOVERNO - GENERICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE - OMESSA MENZIONE NELLA RELAZIONE MINISTERIALE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI IMPUGNAZIONE DELL'ART. 3, COMMI 1, LETTERA A), E 3 - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera a), e 3, della legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, censurato in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo, della Costituzione, agli artt. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (come modificato dall'art. 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e 33, e all'art. 32, commi 25 e 27 del citato decreto legge n. 326 del 2003). La deliberazione del Consiglio dei ministri contiene infatti una generica determinazione di impugnare la legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, e la allegata relazione del Ministro per gli affari regionali non fa menzione, fra le diverse norme da impugnare, dell'art. 3, comma 1, lettera a), né dell'art. 3, comma 3.
- Sulla necessità che la delibera del Consiglio dei Ministri o la relazione ministeriale a cui questa rinvii debbano necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si ritiene di impugnare, v. le citate sentenze n. 300/2005, n. 43 e n. 134/2004, n. 315/2003, n. 533/2002.