SENT. 49/06 B. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - LIMITI, CONDIZIONI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA - AMPLIAMENTI DI EDIFICI COSTITUITI DA PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI NON AUTONOME DELLO STESSO AVENTE TITOLO - LIMITI ALLA SANATORIA - RICORSO DEL GOVERNO - GENERICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE - OMESSA MENZIONE NELLA RELAZIONE MINISTERIALE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI IMPUGNAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 27, COMMA 4 - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 27, comma 4, della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, censurati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), e l), e 3, e 119, comma secondo, della Costituzione, e all'art. 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. La deliberazione del Consiglio dei ministri contiene una generica determinazione di impugnare la legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, e la allegata relazione del Ministro per gli affari regionali non fa menzione, fra le diverse norme da impugnare, dell'art. 19 e dell'art. 27, comma 4, senza che possa attribuirsi rilievo alla generica affermazione di connessione di dette norme con altre ritualmente censurate.
- Sulla necessità che la delibera del Consiglio dei Ministri o la relazione ministeriale a cui questa rinvii debbano necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si ritiene di impugnare, v. le citate sentenze n. 300/2005, n. 43 e n. 134/2004, n. 315/2003, n. 533/2002.