SENT. 49/06 C. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - CONDONO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.L. N. 269 DEL 2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 326 DEL 2003, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELL'APPLICABILITÀ E DELLE CONDIZIONI E MODALITÀ NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - GENERICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE - OMESSA MENZIONE NELLA RELAZIONE MINISTERIALE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI IMPUGNAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, censurato, in riferimento agli artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a), e), g), l) e s), e 119 della Costituzione. La deliberazione del Consiglio dei ministri contiene una generica determinazione di impugnare la legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, e la allegata relazione del Ministro per gli affari regionali non fa menzione, fra le diverse norme da impugnare, dell'art. 1, comma 1.
- Sulla necessità che la delibera del Consiglio dei Ministri o la relazione ministeriale a cui questa rinvii debbano necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si ritiene di impugnare, v. le citate sentenze n. 300/2005, n. 43 e n. 134/2004, n. 315/2003, n. 533/2002.