SENT. 49/06 D. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - CONDONO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 32 D.L. N. 269 DEL 2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 326 DEL 2003, COME ULTERIORMENTE MODIFICATO DAL D.L. N. 168 DEL 2004, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 191 DEL 2004 - APPLICABILITÀ NELLA REGIONE "SALVO QUANTO DISPOSTO DALLA PRESENTE LEGGE" - RICORSO DEL GOVERNO - CARENZA ASSOLUTA DI ARGOMENTAZIONI - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, censurato, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) ed l), e terzo, e 119 della Costituzione, limitatamente alle parole «salvo quanto disposto dalla presente legge». La indicata disposizione risulta infatti menzionata nell'epigrafe del ricorso tra quelle oggetto di impugnazione, ma difetta ogni argomentazione, sicché la censura manca dei requisiti minimi che gli atti introduttivi del giudizio in via principale devono presentare.
- Circa i necessari requisiti dei ricorsi con i quali vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale in via principale, v. le citate sentenze n. 423 e n. 286/2004.