Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Titolo
SENT. 49/06 E. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - CONDONO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.L. N. 269 DEL 2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 326 DEL 2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELL'APPLICABILITÀ E DELLE CONDIZIONI E MODALITÀ NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DEDOTTA EMANAZIONE DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, D.L. N. 168 DEL 2004, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 191 DEL 2004 - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'INTERA LEGGE REGIONALE - RIFERIBILITÀ DEL LIMITE TEMPORALE ALLE SOLE DISPOSIZIONI DIFFORMI DALLA LEGGE STATALE - REIEZIONE.
SENT. 49/06 E. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - CONDONO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.L. N. 269 DEL 2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 326 DEL 2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELL'APPLICABILITÀ E DELLE CONDIZIONI E MODALITÀ NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DEDOTTA EMANAZIONE DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, D.L. N. 168 DEL 2004, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 191 DEL 2004 - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'INTERA LEGGE REGIONALE - RIFERIBILITÀ DEL LIMITE TEMPORALE ALLE SOLE DISPOSIZIONI DIFFORMI DALLA LEGGE STATALE - REIEZIONE.
Testo
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, 4, 6, commi 1, 2 e 5, e 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a), e), g), l) e s), e 119 della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, formulata sul rilievo che, essendo dedotto un vizio formale - nella specie, essere dette disposizioni state emanate quando era oramai decorso il termine di quattro mesi (scaduto il 12 novembre 2004) stabilito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'emanazione della legge di cui al comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 -, la censura avrebbe dovuto essere rivolta avverso l'intera legge. Il limite temporale all'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in materia di condono edilizio straordinario concerne esclusivamente le disposizioni che, specificando l'ambito degli interventi condonabili sul versante amministrativo, si discostano dalle previsioni dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, e come risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 196 del 2004, mentre non incontra limiti temporali del genere il potere legislativo regionale che si svolga in conformità dell'art. 32 o nell'ambito di una qualsiasi ordinaria materia legislativa di competenza della Regione.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, 4, 6, commi 1, 2 e 5, e 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 81, 117, comma secondo, lettere a), e), g), l) e s), e 119 della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, formulata sul rilievo che, essendo dedotto un vizio formale - nella specie, essere dette disposizioni state emanate quando era oramai decorso il termine di quattro mesi (scaduto il 12 novembre 2004) stabilito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'emanazione della legge di cui al comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 -, la censura avrebbe dovuto essere rivolta avverso l'intera legge. Il limite temporale all'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in materia di condono edilizio straordinario concerne esclusivamente le disposizioni che, specificando l'ambito degli interventi condonabili sul versante amministrativo, si discostano dalle previsioni dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, e come risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 196 del 2004, mentre non incontra limiti temporali del genere il potere legislativo regionale che si svolga in conformità dell'art. 32 o nell'ambito di una qualsiasi ordinaria materia legislativa di competenza della Regione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 1
co.
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 3
co.
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 4
co.
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 6
co. 1
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 6
co. 2
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 6
co. 5
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte