Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Titolo
SENT. 49/06 F. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - CONDONO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.L. N. 269 DEL 2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 326 DEL 2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELL'APPLICABILITÀ E DELLE CONDIZIONI E MODALITÀ NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DISPOSIZIONI DIFFORMI DALLE INDICAZIONI DELLA LEGGE STATALE - DEDOTTA EMANAZIONE DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, D.L. N. 168 DEL 2004, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 191 DEL 2004 - NATURA PERENTORIA DEL TERMINE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI QUESTIONI.
SENT. 49/06 F. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE CAMPANIA - CONDONO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.L. N. 269 DEL 2003, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 326 DEL 2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELL'APPLICABILITÀ E DELLE CONDIZIONI E MODALITÀ NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DISPOSIZIONI DIFFORMI DALLE INDICAZIONI DELLA LEGGE STATALE - DEDOTTA EMANAZIONE DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, D.L. N. 168 DEL 2004, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 191 DEL 2004 - NATURA PERENTORIA DEL TERMINE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI QUESTIONI.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 3, eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, 4, 6, commi 1, 2 e 5, e 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10. Premesso che la prescrizione del termine di quattro mesi da parte dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, dà attuazione a quanto espressamente statuito al punto 7 del dispositivo della sentenza n. 196 del 2004, il quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, «nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale», e premesso altresì che nella medesima sentenza tale termine risulta configurato come perentorio, essendosi previsto che, ove le Regioni non dovessero esercitare il proprio potere entro il termine prescritto, «non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come convertito in legge», le disposizioni censurate, le quali dettano norme in tema di sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, sono state emanate quando il detto termine perentorio era già scaduto, non potendosi del resto ritenere che il medesimo termine decorresse non dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 168, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 191, in quanto il riferimento al termine di quattro mesi è contenuto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge e individua in modo espresso, come dies a quo, la «data di entrata in vigore del presente decreto». Restano assorbite le ulteriori questioni concernenti le disposizioni della legge della Regione Campania.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 3, eccettuate le lettere b) e d) del comma 2, 4, 6, commi 1, 2 e 5, e 8 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10. Premesso che la prescrizione del termine di quattro mesi da parte dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, dà attuazione a quanto espressamente statuito al punto 7 del dispositivo della sentenza n. 196 del 2004, il quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, «nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale», e premesso altresì che nella medesima sentenza tale termine risulta configurato come perentorio, essendosi previsto che, ove le Regioni non dovessero esercitare il proprio potere entro il termine prescritto, «non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come convertito in legge», le disposizioni censurate, le quali dettano norme in tema di sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, sono state emanate quando il detto termine perentorio era già scaduto, non potendosi del resto ritenere che il medesimo termine decorresse non dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 168, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 191, in quanto il riferimento al termine di quattro mesi è contenuto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge e individua in modo espresso, come dies a quo, la «data di entrata in vigore del presente decreto». Restano assorbite le ulteriori questioni concernenti le disposizioni della legge della Regione Campania.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 1
co.
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 3
co.
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 4
co.
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 6
co. 1
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 6
co. 2
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 6
co. 5
legge della Regione Campania
18/11/2004
n. 10
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte