Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Titolo
SENT. 49/06 G. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - DISCIPLINA EX ART. 5, COMMA 1, DEL D.L. N. 168 DEL 2004, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 191 DEL 2004 - ASSERITA ESIGUITÀ DEL TERMINE CONCESSO ALLE REGIONI PER L'ADOZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DI DETERMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ, DELLE CONDIZIONI E DELLE MODALITÀ PER L'AMMISSIBILITÀ A SANATORIA DELLE TIPOLOGIE DI ABUSO EDILIZIO - RICHIESTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CITATO ART. 5, COMMA 1 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 49/06 G. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - DISCIPLINA EX ART. 5, COMMA 1, DEL D.L. N. 168 DEL 2004, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 191 DEL 2004 - ASSERITA ESIGUITÀ DEL TERMINE CONCESSO ALLE REGIONI PER L'ADOZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DI DETERMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ, DELLE CONDIZIONI E DELLE MODALITÀ PER L'AMMISSIBILITÀ A SANATORIA DELLE TIPOLOGIE DI ABUSO EDILIZIO - RICHIESTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CITATO ART. 5, COMMA 1 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la richiesta che la Corte costituzionale sollevi avanti a sé, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione e per violazione del principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, «nella parte in cui limita a soli quattro mesi il termine per l'esercizio della potestà legislativa regionale», trattandosi di termine incongruo rispetto alla pluralità di contenuti e alla complessità delle scelte che il legislatore regionale doveva operare. Ribadita la natura perentoria del termine, come già affermato nella sentenza n. 196 del 2004, deve rilevarsi che numerose Regioni hanno adottato la legge di cui all'art. 26 del decreto legge n. 269 del 2003 entro il termine prescritto, senza che siano emersi problemi particolari.
E' manifestamente infondata la richiesta che la Corte costituzionale sollevi avanti a sé, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione e per violazione del principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, «nella parte in cui limita a soli quattro mesi il termine per l'esercizio della potestà legislativa regionale», trattandosi di termine incongruo rispetto alla pluralità di contenuti e alla complessità delle scelte che il legislatore regionale doveva operare. Ribadita la natura perentoria del termine, come già affermato nella sentenza n. 196 del 2004, deve rilevarsi che numerose Regioni hanno adottato la legge di cui all'art. 26 del decreto legge n. 269 del 2003 entro il termine prescritto, senza che siano emersi problemi particolari.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/07/2004
n. 168
art.
co.
legge
30/07/2004
n. 191
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte