Sentenza 263/2022 (ECLI:IT:COST:2022:263)
Massima numero 45245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  08/11/2022;  Decisione del  08/11/2022
Deposito del 22/12/2022; Pubblicazione in G. U. 28/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45243  45244


Titolo
Banche e istituti di credito - In genere - Credito al consumo - Rimborso anticipato del credito - Riduzione dei costi, in misura proporzionale alla vita residua del contratto - Ripetibilità pro rata temporis dei costi finalizzati alla concessione del credito (up-front), come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - Possibilità introdotta con novella limitata ai contratti sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore (25 luglio 2021) - Perdurante applicazione, per quelli precedenti, delle norme secondarie della Banca d'Italia vigenti a quella data che consentono la ripetibilità dei soli costi di durata del contratto (recurring) - Violazione dell'efficacia vincolante delle pronunce della Corte di giustizia - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 032001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza Lexitor, l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come conv., limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, sostituendo il precedente art. 125-sexies t.u. bancario, in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e disciplina il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si pone in contrasto con la indicata sentenza CGUE, che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti. In tal modo la norma censurata utilizza una tecnica qualificata in termini di completamento prescrittivo della norma primaria da parte di quella subprimaria, per cui è una disposizione primaria successiva a integrare il contenuto normativo di una disposizione primaria precedente mediante il rinvio a norme di rango secondario. In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor, che si discosta dai contenuti della citata pronuncia. (Precedenti: S. 3/2019 - mass. 40327; S. 200/2018 - mass. 40352; S. 1104/1988).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/05/2021  n. 73  art. 11  co. 2

legge  23/07/2021  n. 106  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  23/04/2008  n. 48  art. 16  

sentenza Corte di Giustizia C.E.  11/09/2019  n.   art.   C-383/18, Lexitor