Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Titolo
SENT. 49/06 H. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESCLUSIONE DALLA SANATORIA DI INTERVENTI E OPERE REALIZZATI UTILIZZANDO FINANZIAMENTI PUBBLICI E DI QUELLI REALIZZATI SU UNITÀ ABITATIVE OGGETTO DI PRECEDENTI SANATORIE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLA PROPRIETÀ - DISCRIMINAZIONE FRA PROPRIETARI DI EDIFICI, NONCHÉ FRA AUTORI DI ILLECITI EDILIZI - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - SCELTA LEGISLATIVA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/06 H. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESCLUSIONE DALLA SANATORIA DI INTERVENTI E OPERE REALIZZATI UTILIZZANDO FINANZIAMENTI PUBBLICI E DI QUELLI REALIZZATI SU UNITÀ ABITATIVE OGGETTO DI PRECEDENTI SANATORIE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLA PROPRIETÀ - DISCRIMINAZIONE FRA PROPRIETARI DI EDIFICI, NONCHÉ FRA AUTORI DI ILLECITI EDILIZI - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - SCELTA LEGISLATIVA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, 117 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, il quale disciplina in linea generale gli interventi non ammessi a sanatoria, aggiungendo a quelli ritenuti tali dalla normativa statale di principio, anche gli interventi e le opere «per la cui realizzazione siano stati utilizzati contributi pubblici erogati successivamente al 1995 a qualunque titolo dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali», nonché gli interventi realizzati su unità abitative già oggetto di titolo in sanatoria, ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47 del 1985 o dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, «per la regolarizzazione amministrativa di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione nonché interventi di ampliamento o soprelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari». Premesso che, in base alle indicazioni contenute nella sentenza n. 196 del 2004, interamente recepite dal legislatore con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, alle Regioni deve essere riconosciuto un significativo potere legislativo in tema di possibilità, di ampiezza e di limiti del condono edilizio straordinario sul versante amministrativo, non costituisce irragionevole scelta legislativa la subordinazione da parte della Regione della condonabilità delle opere abusive alla ulteriore condizione che le medesime non siano state realizzate con contributi pubblici erogati successivamente all'ultimo condono, ovvero che non abbiano già beneficiato di precedenti condoni, volendosi evidentemente in tal modo penalizzare la reiterazione di comportamenti illeciti, nonché l'utilizzo di denaro pubblico per la realizzazione di opere abusive.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, 117 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, il quale disciplina in linea generale gli interventi non ammessi a sanatoria, aggiungendo a quelli ritenuti tali dalla normativa statale di principio, anche gli interventi e le opere «per la cui realizzazione siano stati utilizzati contributi pubblici erogati successivamente al 1995 a qualunque titolo dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali», nonché gli interventi realizzati su unità abitative già oggetto di titolo in sanatoria, ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47 del 1985 o dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, «per la regolarizzazione amministrativa di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione nonché interventi di ampliamento o soprelevazione che abbiano comportato nuove unità immobiliari». Premesso che, in base alle indicazioni contenute nella sentenza n. 196 del 2004, interamente recepite dal legislatore con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, alle Regioni deve essere riconosciuto un significativo potere legislativo in tema di possibilità, di ampiezza e di limiti del condono edilizio straordinario sul versante amministrativo, non costituisce irragionevole scelta legislativa la subordinazione da parte della Regione della condonabilità delle opere abusive alla ulteriore condizione che le medesime non siano state realizzate con contributi pubblici erogati successivamente all'ultimo condono, ovvero che non abbiano già beneficiato di precedenti condoni, volendosi evidentemente in tal modo penalizzare la reiterazione di comportamenti illeciti, nonché l'utilizzo di denaro pubblico per la realizzazione di opere abusive.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
21/10/2004
n. 23
art. 32
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte