Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  06/02/2006;  Decisione del  06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30144  30145  30146  30147  30148  30149  30150  30151  30153  30154  30155  30156  30157  30158  30159  30160  30161  30162  30163  30164  30165  30166  30167  30168  30169  30170  30171  30172  30173  30174


Titolo
SENT. 49/06 I. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIVIETO DI SANATORIA PER I NUOVI MANUFATTI EDILIZI REALIZZATI IN CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE URBANISTICA O CON LE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI AL 31 MARZO 2003 - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE (SANABILITÀ DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI ENTRO DETERMINATI LIMITI VOLUMETRICI) POSTO DAL LEGISLATORE STATALE - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI "GOVERNO DEL TERRITORIO" - LESIONE DI COMPETENZE STATALI ESCLUSIVE (IN MATERIA DI RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, "MONETA", "SISTEMA TRIBUTARIO E CONTABILE DELLO STATO", "ORDINAMENTO CIVILE E PENALE") - INCIDENZA SULLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, SUL GETTITO FINANZIARIO DEL CONDONO E SULLA CONNESSA COPERTURA DI SPESE PUBBLICHE E MINORI ENTRATE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INCONFERENZA DEL RICHIAMO ALLE COMPETENZE STATALI IN TEMA DI MONETA E SISTEMA TRIBUTARIO E CONTABILE E IMPROPRIETÀ DEL RICHIAMO AI PRINCIPI SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA - NECESSITÀ DI LIMITI ESPRESSI ALL'AUTONOMIA REGIONALE - EFFETTI RIFLESSI DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE - IRRILEVANZA - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - INSUSSISTENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ASSERITAMENTE VIOLATI - SCELTA LEGISLATIVA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), l), e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, il quale dispone che «in tutto il territorio della Regione non è ammesso il rilascio dei titoli in sanatoria per la costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, si deve riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica.

- Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  21/10/2004  n. 23  art. 33  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte