Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  06/02/2006;  Decisione del  06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Massime associate alla pronuncia:  30144  30145  30146  30147  30148  30149  30150  30151  30152  30153  30155  30156  30157  30158  30159  30160  30161  30162  30163  30164  30165  30166  30167  30168  30169  30170  30171  30172  30173  30174


Titolo
SENT. 49/06 M. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SANABILITÀ DI AMPLIAMENTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN CONTRASTO CON LE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI AL 31 MARZO 2003 - CONDIZIONE - CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE DI PRINCIPIO RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI A SANATORIA - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - INSUSSISTENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ASSERITAMENTE VIOLATI - SCELTA LEGISLATIVA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 3 (ad eccezione della lettera d)), e dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, censurati, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui ammettono la sanatoria straordinaria (soltanto) di interventi edilizi «che siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, si deve riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1».

- Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  21/10/2004  n. 23  art. 33  co. 3

legge della Regione Emilia Romagna  21/10/2004  n. 23  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte