Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Titolo
SENT. 49/06 N. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SANATORIA DI AMPLIAMENTI DI EDIFICI PRODUTTIVI, AGRICOLI, DIREZIONALI, COMMERCIALI, RICETTIVI E RICREATIVI - EFFETTI - OBBLIGO DI MANTENIMENTO PER VENTI ANNI DELLA ORIGINARIA DESTINAZIONE D'USO NON ABITATIVA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - CONTRASTO CON LA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLA PROPRIETÀ - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - LIMITE ALLA FACOLTÀ DEI BENEFICIARI DEL CONDONO - NON INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DEGLI ENTI LOCALI DI RIDEFINIRE LA DESTINAZIONE D'USO - SCELTA LEGISLATIVA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/06 N. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SANATORIA DI AMPLIAMENTI DI EDIFICI PRODUTTIVI, AGRICOLI, DIREZIONALI, COMMERCIALI, RICETTIVI E RICREATIVI - EFFETTI - OBBLIGO DI MANTENIMENTO PER VENTI ANNI DELLA ORIGINARIA DESTINAZIONE D'USO NON ABITATIVA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - CONTRASTO CON LA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLA PROPRIETÀ - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - LIMITE ALLA FACOLTÀ DEI BENEFICIARI DEL CONDONO - NON INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DEGLI ENTI LOCALI DI RIDEFINIRE LA DESTINAZIONE D'USO - SCELTA LEGISLATIVA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), l), e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, il quale impone che edifici con destinazione d'uso non abitativa possano essere condonati solo se mantengono per venti anni questo tipo di destinazione. Trattasi, infatti, di disposizione che non vieta l'esercizio da parte degli enti locali del potere di ridefinire le destinazioni d'uso, ma incide soltanto sulla possibilità che coloro che abbiano beneficiato del condono in relazione ad immobili destinati ad usi non abitativi possano successivamente mutarne la destinazione d'uso, aggirando la relativa disciplina.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), l), e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 21, il quale impone che edifici con destinazione d'uso non abitativa possano essere condonati solo se mantengono per venti anni questo tipo di destinazione. Trattasi, infatti, di disposizione che non vieta l'esercizio da parte degli enti locali del potere di ridefinire le destinazioni d'uso, ma incide soltanto sulla possibilità che coloro che abbiano beneficiato del condono in relazione ad immobili destinati ad usi non abitativi possano successivamente mutarne la destinazione d'uso, aggirando la relativa disciplina.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
21/10/2004
n. 23
art. 33
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte