SENT. 49/06 O. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SANABILITÀ DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - PREVISIONE DI CONDIZIONI E LIMITI SENZA DISTINZIONE FRA RISTRUTTURAZIONI PER LE QUALI È NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE E RISTRUTTURAZIONI A VOLUMETRIA E SUPERFICIE LORDA INVARIATA - NECESSARIA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E DIVIETO DI AUMENTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI (FATTO SALVO IL RECUPERO DI SOTTOTETTI) - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI "GOVERNO DEL TERRITORIO" - INTRODUZIONE DI CONDIZIONI INGIUSTIFICATE ED OSTRUZIONISTICHE - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - INSUSSISTENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ASSERITAMENTE VIOLATI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, il quale esclude dalla sanatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia «realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, fatto salvo quanto disposto dal comma 2», e dell'art. 34, comma 2, lettere a) e d), della medesima legge, il quale ammette a sanatoria gli interventi di ristrutturazione purché ricorrano le condizioni elencate e siano conformi alla legislazione urbanistica, stabilendo, in particolare, alla lettera a), che sono ammessi a sanatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia che «non comportino aumento delle unità immobiliari, fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, si deve riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1».
- Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.