SENT. 49/06 P. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - DIVIETO DI SANATORIA PER LE "NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI" E PER GLI ALTRI INTERVENTI ED OPERE (COMPRESE LE RISTRUTTURAZIONI) REALIZZATI IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DAL LEGISLATORE STATALE IN MATERIA DI "GOVERNO DEL TERRITORIO" - LESIONE DI COMPETENZE STATALI ESCLUSIVE (IN MATERIA DI RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, "MONETA", "SISTEMA TRIBUTARIO E CONTABILE DELLO STATO", "ORDINAMENTO CIVILE E PENALE") - INCIDENZA SULLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, SUL GETTITO FINANZIARIO DEL CONDONO E SULLA CONNESSA COPERTURA DI SPESE PUBBLICHE E MINORI ENTRATE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INCONFERENZA DEL RICHIAMO ALLE COMPETENZE STATALI IN TEMA DI RAPPORTI DELLO STATO CON L'UNIONE EUROPEA, MONETA E SISTEMA CONTABILE E TRIBUTARIO E IMPROPRIETÀ DEL RICHIAMO AI PRINCIPI SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA - NECESSITÀ DI LIMITI ESPRESSI ALL'AUTONOMIA REGIONALE - EFFETTI RIFLESSI DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE - IRRILEVANZA - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - POSSIBILITÀ DI SCELTE REGIONALI DIFFERENZIATE - INSUSSISTENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ASSERITAMENTE VIOLATI - SCELTA LEGISLATIVA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lettere a), e), l), e terzo, e 119 della Costituzione, nella parte in cui ammette alla sanatoria edilizia soltanto «le opere e gli interventi (...) realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso» (lettera a), escludendo dall'ambito di applicazione del condono gli immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, ed inoltre, nella parte in cui subordina la sanabilità al «rispetto dei limiti indicati dal comma 2». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica.
- Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.