SENT. 49/06 R. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - DIVIETO DI SANATORIA PER LE OPERE E GLI INTERVENTI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI D'USO AMMESSE, NELLA ZONA INTERESSATA, DAGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI AL 28 OTTOBRE 2004 - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI UN LIMITE ALLA SANATORIA NON PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - INSUSSISTENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ASSERITAMENTE VIOLATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, lettera c), della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, il quale esclude del tutto dalla sanatoria «le opere e gli interventi in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse, nella zona interessata, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'entrata in vigore» della medesima legge. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, si deve riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1».
- Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.