Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Titolo
SENT. 49/06 S. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - SANATORIA DI OPERE E INTERVENTI ESEGUITI IN CONTRASTO CON VINCOLI (IDROGEOLOGICI, CULTURALI ED AMBIENTALI) ISTITUITI DOPO IL 28 OTTOBRE 2004 - ASSOGGETTAMENTO ALLE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 47 DEL 1985 - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - IRRAZIONALE ATTRIBUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA FACOLTÀ DI TRAVOLGERE L'AFFIDAMENTO DEL CITTADINO CHE AUTODENUNCIA L'ABUSO EDILIZIO - LESIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - POSSIBILITÀ DI SCELTE REGIONALI DIFFERENZIATE - INSUSSISTENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ASSERITAMENTE VIOLATI - RILEVANZA DI VINCOLI APPOSTI SUCCESSIVAMENTE - AMMISSIBILITÀ - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/06 S. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - SANATORIA DI OPERE E INTERVENTI ESEGUITI IN CONTRASTO CON VINCOLI (IDROGEOLOGICI, CULTURALI ED AMBIENTALI) ISTITUITI DOPO IL 28 OTTOBRE 2004 - ASSOGGETTAMENTO ALLE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 47 DEL 1985 - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - IRRAZIONALE ATTRIBUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA FACOLTÀ DI TRAVOLGERE L'AFFIDAMENTO DEL CITTADINO CHE AUTODENUNCIA L'ABUSO EDILIZIO - LESIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - POSSIBILITÀ DI SCELTE REGIONALI DIFFERENZIATE - INSUSSISTENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ASSERITAMENTE VIOLATI - RILEVANZA DI VINCOLI APPOSTI SUCCESSIVAMENTE - AMMISSIBILITÀ - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettere a), e), l), e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, ai sensi del quale, «qualora i vincoli di cui al comma 4 e al comma 5, lettera a), siano istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 47/1985. Si applica ugualmente l'articolo 32 della legge n. 47/1985 per la sanatoria delle opere di cui al comma 5, lettera a), conformi agli strumenti urbanistici». La disposizione censurata, infatti, disciplina semplicemente la sanatoria delle opere realizzate su aree sulle quali siano stati apposti, dopo l'entrata in vigore della legge regionale, i vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33, della legge n. 47 del 1985 ovvero i vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici, relativi a parchi e aree protette di cui all'art. 32 della medesima legge, subordinandola al parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo, in tal modo dando rilevanza anche ai vincoli imposti successivamente alla realizzazione dell'intervento abusivo secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettere a), e), l), e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, ai sensi del quale, «qualora i vincoli di cui al comma 4 e al comma 5, lettera a), siano istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 47/1985. Si applica ugualmente l'articolo 32 della legge n. 47/1985 per la sanatoria delle opere di cui al comma 5, lettera a), conformi agli strumenti urbanistici». La disposizione censurata, infatti, disciplina semplicemente la sanatoria delle opere realizzate su aree sulle quali siano stati apposti, dopo l'entrata in vigore della legge regionale, i vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33, della legge n. 47 del 1985 ovvero i vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici, relativi a parchi e aree protette di cui all'art. 32 della medesima legge, subordinandola al parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo, in tal modo dando rilevanza anche ai vincoli imposti successivamente alla realizzazione dell'intervento abusivo secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
20/10/2004
n. 53
art. 2
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte