SENT. 49/06 U. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - REGIONE LOMBARDIA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ILLECITI EDILIZI - OPERE ABUSIVE RELATIVE A NUOVE COSTRUZIONI (ESCLUSI GLI AMPLIAMENTI NEI LIMITI MASSIMI DEL 20 PER CENTO DELLA VOLUMETRIA DELLA COSTRUZIONE ORIGINARIA O, IN ALTERNATIVA, DI 500 METRI CUBI), RESIDENZIALI E NON, REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E NON CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - ESCLUSIONE DALLA SANATORIA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI SISTEMA TRIBUTARIO E CONTABILE DELLO STATO NONCHÉ DI ORDINAMENTO CIVILE E PENALE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI COORDINAMENTO STATALE DELLA FINANZA PUBBLICA - LESIONE DEL PRINCIPIO DI COPERTURA FINANZIARIA - INCONFERENZA DEL RICHIAMO ALLE COMPETENZE STATALI IN TEMA DI SISTEMA CONTABILE E TRIBUTARIO E IMPROPRIETÀ DEL RICHIAMO AI PRINCIPI SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA - NECESSITÀ DI LIMITI ESPRESSI ALL'AUTONOMIA REGIONALE - EFFETTI RIFLESSI DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE - IRRILEVANZA - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - POSSIBILITÀ DI SCELTE REGIONALI DIFFERENZIATE - INSUSSISTENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ASSERITAMENTE VIOLATI - SCELTA LEGISLATIVA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, censurato, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) e l), e terzo, e 119 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla sanatoria straordinaria le «nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge»; nonché nella parte in cui appare escludere anche le opere realizzate in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali; ed infine, nella parte in cui riduce - in relazione agli ampliamenti - i limiti massimi di volumetria aggiuntiva ammessi a sanatoria straordinaria, consentendoli solo ove contenuti entro il «20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi». Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole, mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica.
- Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.