SENT. 49/06 AA. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - SANATORIA DI "AMPLIAMENTI DI EDIFICI ESISTENTI" REALIZZATI IN CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI - PREVISIONE DI LIMITI QUANTITATIVI DIFFERENZIATI IN BASE ALLA DESTINAZIONE (RESIDENZIALE O PRODUTTIVA) DELL'UNITÀ IMMOBILIARE E RIFERITI ALLA SUPERFICIE UTILE COPERTA ANZICHÉ ALLA VOLUMETRIA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA IRRAZIONALE ED ECCESSIVA RIDUZIONE DELLE VOLUMETRIE MASSIME SANABILI FISSATE DALLA NORMATIVA STATALE SUL CONDONO - VIOLAZIONE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE IN MATERIA DI "GOVERNO DEL TERRITORIO" - INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE E PENALE" - INCONFERENZA DEL RICHIAMO ALLE COMPETENZE STATALI IN TEMA DI RAPPORTI DELLO STATO CON L'UNIONE EUROPEA, MONETA E SISTEMA CONTABILE E TRIBUTARIO E IMPROPRIETÀ DEL RICHIAMO AI PRINCIPI SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA - NECESSITÀ DI LIMITI ESPRESSI ALL'AUTONOMIA REGIONALE - EFFETTI RIFLESSI DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE - IRRILEVANZA - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - POSSIBILITÀ DI SCELTE REGIONALI DIFFERENZIATE - INSUSSISTENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ASSERITAMENTE VIOLATI - SCELTA LEGISLATIVA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere a), e) e l), e terzo, e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, il quale, nel disciplinare la sanabilità degli ampliamenti di fabbricati esistenti, introduce limiti quantitativamente diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole, mentre risulta inconferente il richiamo alle competenze esclusive statali in materia rapporti con l'Unione europea, di moneta, di sistema tributario e contabile dello Stato e di coordinamento della finanza pubblica.
- Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.