SENT. 49/06 DD. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - DIVIETO DI SANATORIA DI AMPLIAMENTI DI EDIFICI LA CUI INTERA COSTRUZIONE SIA STATA IN PASSATO SANATA IN BASE A "PRECEDENTI CONDONI EDILIZI" - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA DISUGUAGLIANZA NON SORRETTA DAI PRINCIPI DETERMINATI DALLA LEGISLAZIONE STATALE - DISCRIMINAZIONE IN DANNO DEI PROPRIETARI ATTUALI, DIVERSI DAGLI AUTORI DEGLI ABUSI PRECEDENTI - INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE E PENALE" - IRRAZIONALITÀ - RICONOSCIMENTO AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ, ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITÀ SUL PIANO AMMINISTRATIVO DEL CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - POSSIBILITÀ DI SCELTE REGIONALI DIFFERENZIATE - SCELTA LEGISLATIVA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 21, comma 1, lettera e), della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, nella parte in cui, escludendo la sanabilità dell'ampliamento di edifici la cui «intera» costruzione abbia già beneficiato di «precedenti condoni edilizi», introdurrebbe una disuguaglianza non sorretta da un principio della legislazione statale e discriminerebbe gli attuali proprietari degli edifici in questione che potrebbero essere soggetti diversi dagli autori dei precedenti abusi e dai proprietari degli immobili all'epoca in cui essi sono stati realizzati, incidendo altresì nella materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. Le censure prescindono infatti da una adeguata ricostruzione sistematica del Titolo V della seconda parte della Costituzione ed in particolare dal livello di tutela costituzionale dell'autonomia legislativa regionale, in quanto i limiti a tale autonomia non possono che essere espressi, tanto più quando ci si riferisca ad effetti indiretti derivanti dall'uso che una Regione faccia della propria discrezionalità legislativa, dovendosi quindi escludere che possa attribuirsi rilievo agli effetti che solo in via indiretta ed accidentale dovessero derivare dalle leggi regionali al gettito di entrate di spettanza dello Stato, fermo restando che, essendo la disciplina del condono straordinario da parte delle Regioni, riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza concorrente, da un lato, ben possono aversi discipline diverse da quanto previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, quale convertito dalla legge n. 326 del 2003, non potendosi certo ritenere incoerente rispetto al disegno costituzionale che siano adottate legislazioni diversificate da Regione a Regione, con tutto ciò che ne consegue per gli interessati e per le pronunce giurisdizionali che facciano applicazione di tale disciplina, e, dall'altro, dovendosi riconoscere in materia alla al legislatore regionale un ampio potere discrezionale nella possibilità di definire i confini entro cui modulare gli effetti sul piano amministrativo del condono edilizio straordinario, tanto più che il comma 25 e il comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, rispettivamente, non prevedevano «che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati» e «che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1», potere che, nella specie, non risulta esercitato in modo irragionevole.
- Sulla disciplina del condono edilizio straordinario e sull'ambito delle competenze regionali in materia, v. la citata sentenza n. 196/2004.