Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Titolo
SENT. 49/06 FF. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI UNA SANATORIA OPE LEGIS GRATUITA PER LE OPERE REALIZZATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO EDILIZIO ORIGINARIO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA NON RICONDUCIBILITÀ DELLA NORMA REGIONALE AI PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLO STATO - ESORBITANZA DALLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI IN MATERIA DI "GOVERNO DEL TERRITORIO" - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA NECESSARIA PREVISIONE DEL TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 49/06 FF. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI UNA SANATORIA OPE LEGIS GRATUITA PER LE OPERE REALIZZATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO EDILIZIO ORIGINARIO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA NON RICONDUCIBILITÀ DELLA NORMA REGIONALE AI PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLO STATO - ESORBITANZA DALLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI IN MATERIA DI "GOVERNO DEL TERRITORIO" - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA NECESSARIA PREVISIONE DEL TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26, comma 4, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23. Premesso che nell'ambito della speciale normazione relativa al condono edilizio straordinario le Regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale, e premesso altresì che, tra i principi fondamentali cui esse devono attenersi, vi è quello, proprio a fini di certezza delle situazioni giuridiche, della previsione del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria al termine dello speciale procedimento disciplinato dalla normativa statale, la disposizione regionale censurata, la quale dispone che le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, ha contenuto più ampio rispetto alla normativa statale, prevedendo anche che in quest'ambito la sanatoria intervenga ope legis, dunque a prescindere dalla specifica richiesta e dalla concessione del titolo abilitativo in sanatoria.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26, comma 4, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23. Premesso che nell'ambito della speciale normazione relativa al condono edilizio straordinario le Regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale, e premesso altresì che, tra i principi fondamentali cui esse devono attenersi, vi è quello, proprio a fini di certezza delle situazioni giuridiche, della previsione del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria al termine dello speciale procedimento disciplinato dalla normativa statale, la disposizione regionale censurata, la quale dispone che le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, ha contenuto più ampio rispetto alla normativa statale, prevedendo anche che in quest'ambito la sanatoria intervenga ope legis, dunque a prescindere dalla specifica richiesta e dalla concessione del titolo abilitativo in sanatoria.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
21/10/2004
n. 23
art. 26
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte