Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Carente ricostruzione del quadro normativo e genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che disciplinano le concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico). (Classif. 113003).
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si impone, nei giudizi proposti in via principale, in termini più pregnanti rispetto ai giudizi instaurati in via incidentale. (Precedenti: S. 119/2022 - mass. 44774; S. 262/2021 - mass. 44444; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135; S. 109/2018 - mass. 41118).
La contraddittorietà nella prospettazione di una questione di legittimità costituzionale non manca di avere riverberi sul tono perplesso dell'intero ricorso. (Precedenti: S. 248/2022 - mass. 45204; S. 176/2021 - mass. 44087).
Il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. (Precedenti: S. 200/2022; S. 279/2020 - mass. 43135, S. 152/2018 - mass. 40007; S. 261/2017 - mass. 42026; S. 107/2017 - mass. 41206; S. 251/2015 - mass. 38648; S. 153/2015 - mass. 38488; S. 142/2015 - mass. 38474; S. 82/2015 - mass. 38363; S. 13/2015).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente ricostruzione del quadro normativo e genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, in relazione agli artt. 49 e 57 TFUE e 12, parag.1, della direttiva 2006/123/CE, secondo, lett. e, e terzo, Cost. - dell'art. 4, commi da 16 a 23, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2021, che interviene sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, disponendo il rinnovo, a determinate condizioni, in favore del concessionario uscente fino al 2031, e fino al 2036 per alcune concessioni, nonché l'esclusione del rinnovo trentennale per le derivazioni d'acqua a uso idroelettrico «non grandi». Il ricorrente non ricostruisce il quadro normativo statale in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, che - risalendo al r.d. n. 1775 del 1933 - non è ispirato a esigenze concorrenziali, né chiarisce se e come la disciplina regionale possa conformare il proprio assetto normativo a tali esigenze in mancanza di un quadro di principi statali con esse coerente. Inoltre, pur presupponendo la non applicazione di tale disciplina, per contrasto con la direttiva servizi, non argomenta adeguatamente in merito all'idoneità di quest'ultima a disciplinare la fattispecie in esame. Dal quadro normativo emergono anche tratti di contraddittorietà del ricorso in quanto, ove accolta, l'impugnazione del comma 23 renderebbe applicabile la precedente disciplina del rinnovo trentennale, meno concorrenziale di quella impugnata. Il ricorso non si sofferma, infine, né sulla specificità delle concessioni per cui è previsto il rinnovo al 2036 né sulle norme relative ai profili procedurali. Il carattere generico delle censure rende inammissibili anche le questioni concernenti la libertà di stabilimento e la presunta violazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»).