Sentenza 134/2006 (ECLI:IT:COST:2006:134)
Massima numero 30308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/03/2006; Decisione del
23/03/2006
Deposito del 31/03/2006; Pubblicazione in G. U. 05/04/2006
Titolo
SENT. 134/06 C. SANITÀ PUBBLICA - DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA - ADOZIONE CON REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE - RICORSI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ SOSTANZIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 134/06 C. SANITÀ PUBBLICA - DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA - ADOZIONE CON REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE - RICORSI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ SOSTANZIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004 sollevata in relazione agli articoli 8, numero 1), numero 9), numero 10) e numero 16), del d.P.R. n. 670 del 1972, 5, numero 16), e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963, 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; al d.P.R. n. 474 del 1975, "con particolare riferimento all'art. 2"; all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; ai principi costituzionali di legalità sostanziale e di leale collaborazione, in quanto la disposizione impugnata non detterebbe «alcuna disciplina di base idonea a circoscrivere il potere normativo secondario». Infatti la determinazione degli standard e dei LEA è delimitata dai principi generali del d.lgs. n. 502 del 1992 e dalle determinazioni del Piano sanitario nazionale, mentre sul piano procedurale resta prevista in ogni caso, anche per effetto dell'odierna pronuncia, l'intesa in sede di Conferenza permanente. Tenendo presente che si opera nell'ambito di una materia altamente tecnica come quella della individuazione delle prestazioni relative all'assistenza sanitaria, le pur limitate predeterminazioni legislative di criteri e di limiti al potere normativo secondario appaiono sufficienti per escludere il vizio denunciato.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004 sollevata in relazione agli articoli 8, numero 1), numero 9), numero 10) e numero 16), del d.P.R. n. 670 del 1972, 5, numero 16), e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963, 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; al d.P.R. n. 474 del 1975, "con particolare riferimento all'art. 2"; all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; ai principi costituzionali di legalità sostanziale e di leale collaborazione, in quanto la disposizione impugnata non detterebbe «alcuna disciplina di base idonea a circoscrivere il potere normativo secondario». Infatti la determinazione degli standard e dei LEA è delimitata dai principi generali del d.lgs. n. 502 del 1992 e dalle determinazioni del Piano sanitario nazionale, mentre sul piano procedurale resta prevista in ogni caso, anche per effetto dell'odierna pronuncia, l'intesa in sede di Conferenza permanente. Tenendo presente che si opera nell'ambito di una materia altamente tecnica come quella della individuazione delle prestazioni relative all'assistenza sanitaria, le pur limitate predeterminazioni legislative di criteri e di limiti al potere normativo secondario appaiono sufficienti per escludere il vizio denunciato.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2004
n. 311
art. 1
co. 169
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2