Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Titolo
SENT. 49/06 II. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI ED EVENTUALMENTE PENALI A CARICO DEL PROFESSIONISTA ABILITATO CHE RENDA ASSEVERAZIONI NON VERITIERE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE E PENALE" E DELLA COMPETENZA CONCORRENTE IN MATERIA DI "PROFESSIONI" - MERA PREVISIONE, A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, DI UN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E ALL'ORDINE PROFESSIONALE AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DI REATO O ILLECITI DISCIPLINARI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 49/06 II. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI ED EVENTUALMENTE PENALI A CARICO DEL PROFESSIONISTA ABILITATO CHE RENDA ASSEVERAZIONI NON VERITIERE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE E PENALE" E DELLA COMPETENZA CONCORRENTE IN MATERIA DI "PROFESSIONI" - MERA PREVISIONE, A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, DI UN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E ALL'ORDINE PROFESSIONALE AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DI REATO O ILLECITI DISCIPLINARI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, il quale stabilisce che qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione del professionista abilitato" contenga dichiarazioni non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, «trova applicazione quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della medesima legge, secondo il quale «nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del titolo stesso, l'Amministrazione comunale ne dà notizia all'Autorità giudiziaria nonché al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari». Le norme censurate, infatti, si limitano a prevedere un generico obbligo dell'amministrazione pubblica di comunicazione della notizia di dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria e all'ordine professionale, evidentemente perché questi verifichino, rispettivamente, la eventuale sussistenza di reati o di illeciti disciplinari, senza peraltro incidere in alcun modo sulla disciplina penale, ovvero sulla disciplina delle professioni.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, il quale stabilisce che qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione del professionista abilitato" contenga dichiarazioni non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, «trova applicazione quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della medesima legge, secondo il quale «nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non veritiere del progettista necessarie ai fini del conseguimento del titolo stesso, l'Amministrazione comunale ne dà notizia all'Autorità giudiziaria nonché al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari». Le norme censurate, infatti, si limitano a prevedere un generico obbligo dell'amministrazione pubblica di comunicazione della notizia di dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria e all'ordine professionale, evidentemente perché questi verifichino, rispettivamente, la eventuale sussistenza di reati o di illeciti disciplinari, senza peraltro incidere in alcun modo sulla disciplina penale, ovvero sulla disciplina delle professioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
21/10/2004
n. 23
art. 29
co. 2
legge della Regione Emilia Romagna
21/10/2004
n. 23
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte