Eccezione di inammissibilità - Difetto di rilevanza della questione - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-septies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, introdotto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 Cost., nella parte in cui prevede che il contributo una tantum ex art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 per le aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità dell'annata agraria 1989-1990 sia erogabile dagli enti territoriali entro i limiti di spesa autorizzati dall'art. 11 dello stesso d.l. e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente, e non sia più, come originariamente stabilito dall'art. 2, comma 2, dell'importo fisso "di lire" 2 milioni per ettaro ma di importo variabile "fino a" un massimo di lire 2 milioni per ettaro. Non è condivisibile l'assunto secondo cui il diritto della parte privata del giudizio a quo a ricevere la somma risultante dalla moltiplicazione di lire 2 milioni per il numero di ettari rientranti nella zona danneggiata deriverebbe dal provvedimento a suo tempo emanato dal competente Comune, rispetto al quale la norma censurata sarebbe ininfluente: infatti, tale provvedimento, costituito dall'approvazione delle liste degli aventi diritto, non è costitutivo di alcun diritto, ma solo ricognitivo della sussistenza di determinate circostanze di fatto, mentre la fonte del diritto rivendicato dagli agricoltori è la norma di legge, precisamente il menzionato art. 2, comma 2, del d.l. n. 367 del 1990. Perciò, una volta appurato che l'ammontare del contributo indicato in quel provvedimento comunale sia stato calcolato in modo errato, la Regione non può ritenersi da esso vincolata.