Sentenza 49/2006 (ECLI:IT:COST:2006:49)
Massima numero 30174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Titolo
SENT. 49/06 LL. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - POSSIBILITÀ DI SANATORIA PER OPERE (DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) "REALIZZATE IN CONFORMITÀ O IN DIFFORMITÀ DALLE NORME URBANISTICHE E DALLE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ALLA DATA DEL 2 OTTOBRE 2003" - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO IPOTETICO CONTRASTO CON IL LIMITE TEMPORALE MASSIMO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE (31 MARZO 2003) FISSATO DALLA LEGISLAZIONE STATALE DI PRINCIPIO - INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE E PENALE" - RIFERIMENTO DELLA DATA DEL 2 OTTOBRE 2003 ALLA VIGENZA DELLE NORME URBANISTICHE E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E NON ANCHE AGLI INTERVENTI SANABILI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 49/06 LL. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO STRAORDINARIO - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - POSSIBILITÀ DI SANATORIA PER OPERE (DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) "REALIZZATE IN CONFORMITÀ O IN DIFFORMITÀ DALLE NORME URBANISTICHE E DALLE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ALLA DATA DEL 2 OTTOBRE 2003" - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO IPOTETICO CONTRASTO CON IL LIMITE TEMPORALE MASSIMO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE (31 MARZO 2003) FISSATO DALLA LEGISLAZIONE STATALE DI PRINCIPIO - INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE E PENALE" - RIFERIMENTO DELLA DATA DEL 2 OTTOBRE 2003 ALLA VIGENZA DELLE NORME URBANISTICHE E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E NON ANCHE AGLI INTERVENTI SANABILI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, censurato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere a), e) e l), e terzo, della Costituzione, in quanto, nell'individuare le opere condonabili, contiene un riferimento alla data del 2 ottobre 2003, ove detta data possa essere riferita alla data di ultimazione delle opere condonabili, fissata al 31 marzo 2003 dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Dal tenore letterale della disposizione impugnata, infatti, emerge chiaramente che la data del 2 ottobre 2003 in essa contenuta è riferita alla vigenza delle norme urbanistiche e degli strumenti urbanistici rispetto ai quali devono essere valutati gli interventi, e non già all'epoca di realizzazione degli stessi, data fissata, invece, dallo stesso art. 20, comma 1, primo periodo, al 31 marzo 2003, in conformità con quanto disposto dall'art. 32, del decreto-legge n. 269 del 2003.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria 3 novembre 2004, n. 21, censurato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere a), e) e l), e terzo, della Costituzione, in quanto, nell'individuare le opere condonabili, contiene un riferimento alla data del 2 ottobre 2003, ove detta data possa essere riferita alla data di ultimazione delle opere condonabili, fissata al 31 marzo 2003 dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Dal tenore letterale della disposizione impugnata, infatti, emerge chiaramente che la data del 2 ottobre 2003 in essa contenuta è riferita alla vigenza delle norme urbanistiche e degli strumenti urbanistici rispetto ai quali devono essere valutati gli interventi, e non già all'epoca di realizzazione degli stessi, data fissata, invece, dallo stesso art. 20, comma 1, primo periodo, al 31 marzo 2003, in conformità con quanto disposto dall'art. 32, del decreto-legge n. 269 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
03/11/2004
n. 21
art. 20
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte