Sentenza 137/2006 (ECLI:IT:COST:2006:137)
Massima numero 30312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  03/04/2006;  Decisione del  03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:  30311


Titolo
SENT. 137/06 B. PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI - PENSIONE DI ANZIANITÀ - CORRESPONSIONE - NECESSITÀ DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI GEOMETRI, INCOMPATIBILITÀ CON L'ISCRIZIONE AD ALTRO ALBO PROFESSIONALE O ELENCO DI LAVORATORI AUTONOMI, INCOMPATIBILITÀ CON QUALSIASI ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE - COMPRESSIONE ECCESSIVAMENTE GRAVOSA E A TEMPO INDEFINITO DEL DIRITTO AL LAVORO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
Illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 4, primo comma, Cost., dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la corresponsione della pensione di anzianità ai geometri è subordinata alla cancellazione dall'albo ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente. Conformemente a quanto deciso in relazione ad analoghe norme dettate per altre categorie professionali, infatti, anche la disposizione in esame comporta una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito del diritto al lavoro, determinando un'indebita compressione del medesimo, in violazione dell'art. 4, primo comma, Cost..

- V., citate, sentenze n. 437/2002 e n. 73/1992.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/10/1982  n. 773  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4  co. 1

Altri parametri e norme interposte