SENT. 51/06 C. AMBIENTE - TUTELA DEL PAESAGGIO - REGIONE SARDEGNA - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA AD EFFICACIA TEMPORANEA IN ATTESA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI - DIVIETO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA EOLICA - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO ECCESSO DALLA COMPETENZA STATUTARIA CON VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI, NONCHÉ CONTRASTO CON NORMA DI ATTUAZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA - RICORSO FONDATO SU PRESUPPOSTO ERRONEO E PRIVO DI ARGOMENTAZIONE, E MANCATA INDIVIDUAZIONE, CON RIFERIMENTO ALLA NORMA INTERPOSTA, DEL RELATIVO PARAMETRO COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, censurato sotto il profilo del contrasto con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Il ricorrente, infatti, non individua un parametro costituzionale rispetto al quale la disposizione indicata dovrebbe fungere da norma interposta, né, dal momento che viene invocata una disciplina attuativa della direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, è possibile in alcun modo desumere dalla formulazione del ricorso quale sia l'obbligo comunitario rispetto al quale la norma regionale impugnata dovrebbe ritenersi in contrasto, così violando l'art. 117, primo comma, della Costituzione.
- V., citate, sentenze n. 482/1991 e n. 155/1985.