Sentenza 51/2006 (ECLI:IT:COST:2006:51)
Massima numero 30179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Titolo
SENT. 51/06 D. AMBIENTE - TUTELA DEL PAESAGGIO - REGIONE SARDEGNA - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA AD EFFICACIA TEMPORANEA IN ATTESA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI - DIVIETO DI NUOVE OPERE, SOGGETTE A CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, NELLE ZONE COSTIERE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO ECCESSO DALLA COMPETENZA STATUTARIA CON VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI, CONTRASTO CON LA DISCIPLINA NAZIONALE IN TEMA DI PAESAGGIO - RICORSO FONDATO SU PRESUPPOSTO ERRONEO E PRIVO DI ARGOMENTAZIONE, OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE NORME LEGISLATIVE STATALI ASSERITAMENTE VIOLATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 51/06 D. AMBIENTE - TUTELA DEL PAESAGGIO - REGIONE SARDEGNA - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA AD EFFICACIA TEMPORANEA IN ATTESA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PAESISTICI - DIVIETO DI NUOVE OPERE, SOGGETTE A CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, NELLE ZONE COSTIERE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO ECCESSO DALLA COMPETENZA STATUTARIA CON VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI, CONTRASTO CON LA DISCIPLINA NAZIONALE IN TEMA DI PAESAGGIO - RICORSO FONDATO SU PRESUPPOSTO ERRONEO E PRIVO DI ARGOMENTAZIONE, OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE NORME LEGISLATIVE STATALI ASSERITAMENTE VIOLATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, commi 1 e 2, 7 e 8, comma 3, della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, censurati perché eccedono la competenza statutaria di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto di autonomia, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Il ricorrente, infatti, muove dall'erroneo presupposto che la Regione sia priva di potestà legislativa in tema di tutela paesaggistica, omettendo conseguentemente di argomentare in base a quale titolo la legislazione dello Stato dovrebbe imporsi come limite per il legislatore regionale e di individuare le specifiche norme legislative statali che dovrebbero considerarsi violate.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, commi 1 e 2, 7 e 8, comma 3, della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, censurati perché eccedono la competenza statutaria di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto di autonomia, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Il ricorrente, infatti, muove dall'erroneo presupposto che la Regione sia priva di potestà legislativa in tema di tutela paesaggistica, omettendo conseguentemente di argomentare in base a quale titolo la legislazione dello Stato dovrebbe imporsi come limite per il legislatore regionale e di individuare le specifiche norme legislative statali che dovrebbero considerarsi violate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
25/11/2004
n. 8
art. 3
co.
legge della Regione autonoma Sardegna
25/11/2004
n. 8
art. 4
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
25/11/2004
n. 8
art. 4
co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna
25/11/2004
n. 8
art. 7
co.
legge della Regione autonoma Sardegna
25/11/2004
n. 8
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte