Sentenza 140/2006 (ECLI:IT:COST:2006:140)
Massima numero 30315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  03/04/2006;  Decisione del  03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 140/06. DISABILE - LAVORO E OCCUPAZIONE - CENTRALINISTI NON VEDENTI - INDENNITÀ DI MANSIONE - SPETTANZA AI SOLI ASSUNTI IN BASE ALLE NORME SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E NON ANCHE AGLI ASSUNTI IN VIA ORDINARIA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA - POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA COERENTE CON I PARAMETRI COSTITUZIONALI EVOCATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui consentirebbe di concedere l'indennità di mansione solo ai centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e non anche a quelli assunti in via ordinaria: è, infatti, possibile un'interpretazione della norma impugnata coerente con i parametri costituzionali indicati dal rimettente. Attraverso una ricostruzione sistematica della normativa in materia, si evince che l'indennità de qua è essenzialmente "corrispettivo" dell'obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva, nonché dell'impossibilità per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative: il che rende del tutto irrilevante la particolare modalità di accesso all'occupazione dei centralinisti non vedenti. Non sarebbe, invero, ragionevole la distinzione tra un lavoratore non vedente che, in regime di piena libertà, sia stato assegnato a mansioni di centralinista, ed altro lavoratore non vedente che, avviato obbligatoriamente a copertura dei posti di riserva di cui alla legge n. 113 del 1985, venga occupato nelle medesime mansioni. Non è di ostacolo a questa interpretazione la formulazione letterale dell'art. 9, comma 1, che fa espresso riferimento alla fonte costitutiva del collocamento obbligatorio.

Atti oggetto del giudizio

legge  29/03/1985  n. 113  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte