ORD. 52/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - SPESE DI GIUSTIZIA - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI IL PROVVEDIMENTO OPPOSTO SIA STATO PRONUNCIATO DAL GIUDICE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE, ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotto nel d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione delle spese di giustizia anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. Difatti, in ordine all'evocato art. 76 Cost. basta richiamare i precedenti di cui alle sentenze n. 53 del 2005, nonché alle ordinanze n. 334 e n. 289 del 2005; quanto al dedotto contrasto con l'art. 25 Cost. è sufficiente sottolineare che la norma impugnata disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certamente la competenza. Né sussiste la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione, apparendo, al contrario, ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico in rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse; neppure è in alcun modo ravvisabile il lamentato vulnus all'art. 24 della Costituzione.
- Sull'art. 170 del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotto nel d.P.R. n. 115 del 2002, v. citate sentenze n. 53/2005, nonché ordinanze n. 334 e n. 289/2005.
- In tema di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio ovvero avverso la revoca del decreto di ammissione già accordato, v. citata sentenza n. 52/2005.
- Quanto alle esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse, in ipotesi analoghe, v., ancora, citate ordinanze n. 334 e n. 289/2005.