Sentenza 266/2022 (ECLI:IT:COST:2022:266)
Massima numero 45248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
10/11/2022; Decisione del
10/11/2022
Deposito del 22/12/2022; Pubblicazione in G. U. 28/12/2022
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione con riferimento al momento in cui essa è stata sollevata - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto, quale il trascorrimento di un decennio tra la data del deposito dell'ordinanza e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Classif. 112005).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione con riferimento al momento in cui essa è stata sollevata - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto, quale il trascorrimento di un decennio tra la data del deposito dell'ordinanza e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Classif. 112005).
Testo
La rilevanza delle questioni sollevate dal giudice a quo deve, per regola generale, essere valutata con riferimento al momento in cui esse sono state sollevate. E così, l'abnorme intervallo temporale - superiore a dieci anni - intercorso tra la data dell'udienza in esito alla quale è stata pronunciata l'ordinanza di rimessione (nel caso di specie: del Giudice di pace di Firenze in un caso di opposizione contro il provvedimento di revoca della patente, ancora cautelarmente sospeso in attesa della decisione dell'incidente di legittimità costituzionale) e la data in cui essa è pervenuta alla cancelleria della Corte costituzionale, pur in evidente frizione con quanto disposto dall'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, non esclude che la decisione della Corte costituzionale possa spiegare effetti nel procedimento principale.
La rilevanza delle questioni sollevate dal giudice a quo deve, per regola generale, essere valutata con riferimento al momento in cui esse sono state sollevate. E così, l'abnorme intervallo temporale - superiore a dieci anni - intercorso tra la data dell'udienza in esito alla quale è stata pronunciata l'ordinanza di rimessione (nel caso di specie: del Giudice di pace di Firenze in un caso di opposizione contro il provvedimento di revoca della patente, ancora cautelarmente sospeso in attesa della decisione dell'incidente di legittimità costituzionale) e la data in cui essa è pervenuta alla cancelleria della Corte costituzionale, pur in evidente frizione con quanto disposto dall'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, non esclude che la decisione della Corte costituzionale possa spiegare effetti nel procedimento principale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
co. 2