Sentenza 141/2006 (ECLI:IT:COST:2006:141)
Massima numero 30316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/04/2006;  Decisione del  03/04/2006
Deposito del 07/04/2006; Pubblicazione in G. U. 12/04/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 141/06. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - SERVIZIO MILITARE - OBIETTORI DI COSCIENZA AMMESSI AL SERVIZIO CIVILE - DIVIETO DI DETENZIONE E USO DELLE ARMI DI CUI AGLI ARTT. 28 E 30 DEL REGIO DECRETO N. 773 DEL 1931, NONCHÉ DI ESERCIZIO, CON RUOLI IMPRENDITORIALI O DIRETTIVI, DI ATTIVITÀ VOLTE ALLA FABBRICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARMI E MATERIALI ESPLODENTI - DENUNCIATA CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, LIMITAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi di cui agli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti. Le disposizioni impugnate devono essere interpretate alla luce delle finalità del legislatore, consistenti nel vietare l'uso e la detenzione di armi a soggetti che, grazie al ripudio delle stesse, hanno ottenuto di sostituire il servizio civile a quello militare: il divieto imposto, generalizzato e permanente, è volto a dare effettività e serietà ad una scelta di rifiuto della violenza che, se contraddetta da comportamenti successivi incompatibili, perderebbe la sua natura ideale e rivelerebbe una probabile funzione strumentale. Nell'ottica del legislatore - secondo l'art. 30 regio decreto n. 773 del 1931 - armi sono sia le c.d armi proprie, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, sia le bombe, sia qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti: chiaro è che, poiché il divieto concerne, in sequenza, le armi, le munizioni e i materiali esplodenti, questi ultimi sono presi in considerazione in quanto predisposti per l'offesa alla persona, con conseguente esclusione di quelli destinati a fini esclusivamente civili. Pertanto, gli obiettori che detengono esplosivi a fini civili, o assumono ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione o commercializzazione degli stessi, non entrano in contraddizione con la scelta fatta al momento della richiesta di servizio alternativo al servizio militare, ma si limitano a svolgere, nei modi e limiti previsti dalla legge, un'attività di natura prettamente civile.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/07/1998  n. 230  art. 2  co. 1

legge  08/07/1998  n. 230  art. 15  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte