ORD. 55/06. IMPOSTE E TASSE - ACQUE E ACQUEDOTTI - CANONE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE - DEBENZA ANCHE NEL CASO DI FOGNATURA SPROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE O TEMPORANEAMENTE INATTIVI - DENUNCIATA IMPOSIZIONE DI TASSA SINE TITULO, DISCRIMINAZIONE TRA CITTADINI, DANNO ALLA SALUTE - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DEI GIUDIZI 'A QUIBUS', 'ABERRATIO ICTUS' NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., in quanto prevede, nella formulazione originaria, che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Infatti, le ordinanze di rimessione non contengono una sufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, ed incorrono in errore nella individuazione della disposizione oggetto di censura.
- Sul difetto di motivazione per insufficiente descrizione della fattispecie, v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 396/2005.