Ordinanza 57/2006 (ECLI:IT:COST:2006:57)
Massima numero 30185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  06/02/2006;  Decisione del  06/02/2006
Deposito del 10/02/2006; Pubblicazione in G. U. 15/02/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 57/06. PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI - COSTITUZIONE FINO A DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE QUANDO LA STESSA SIA STATA DIFFERITA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEL CONVENUTO A SEGUITO DEL DIFFERIMENTO DELL'UDIENZA, LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OMESSA MOTIVAZIONE SULL'IMPOSSIBILITÀ DI INTERPRETARE LA NORMA IN SENSO CONFORME ALLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il convenuto, in ipotesi di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis, secondo comma, cod. proc. civ., possa costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione quando la stessa sia stata differita ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, dello stesso codice. La questione è infatti sollevata in modo perplesso, giacché il remittente sostiene che la norma impugnata - mentre distingue i termini per la costituzione del convenuto rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione, secondo che vi sia stato o meno il provvedimento presidenziale di abbreviazione - non «sembra» operare alcuna differenziazione rispetto all'udienza differita ex art. 168-bis, quinto comma, del codice di rito, prescrivendo in ogni caso la costituzione almeno venti giorni prima di tale udienza, e comunque, il rimettente, affermando che, pur se l'abbreviazione del termine a difesa «provoca la variazione, automatica ed a catena, di tutti i successivi termini che il codice di procedura impone alle parti per lo svolgimento delle ulteriori operazioni caratterizzanti la fase introduttiva del giudizio di cognizione, la formulazione letterale della norma non sarebbe agevolmente superabile, si arresta di fronte al dato meramente letterale della norma, senza neppure tentare - nel rilevato silenzio della legge e in assenza di un "diritto vivente" - una ricostruzione sistematica dell'istituto che ne consenta una diversa interpretazione ricavandola dai principi, sottraendosi quindi alla necessità di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione.

- Sulla necessità, per il giudice a quo, di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione, v. le citate ordinanze n. 420 e n. 427/2005.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 166  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte