Sentenza 58/2006 (ECLI:IT:COST:2006:58)
Massima numero 30186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 16/02/2006; Pubblicazione in G. U. 22/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 58/06. LAVORO E OCCUPAZIONE - CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO - NECESSITÀ DI FORMA SCRITTA ED APPOSIZIONE DI TERMINI - INOSSERVANZA - SANZIONE DELLA TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO "A TEMPO INDETERMINATO" ALLE DIPENDENZE DELL'IMPRESA FORNITRICE - SUCCESSIVA MODIFICA SOSTITUTIVA DELLE PAROLE "A TEMPO INDETERMINATO" CON LE PAROLE "A TEMPO DETERMINATO" - IRRAZIONALITÀ INTRINSECA, DIFETTO DI TUTELA DEL LAVORATORE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELL'ULTERIORE PARAMETRO EVOCATO.
SENT. 58/06. LAVORO E OCCUPAZIONE - CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO - NECESSITÀ DI FORMA SCRITTA ED APPOSIZIONE DI TERMINI - INOSSERVANZA - SANZIONE DELLA TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO "A TEMPO INDETERMINATO" ALLE DIPENDENZE DELL'IMPRESA FORNITRICE - SUCCESSIVA MODIFICA SOSTITUTIVA DELLE PAROLE "A TEMPO INDETERMINATO" CON LE PAROLE "A TEMPO DETERMINATO" - IRRAZIONALITÀ INTRINSECA, DIFETTO DI TUTELA DEL LAVORATORE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELL'ULTERIORE PARAMETRO EVOCATO.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione agli artt. 3 (principio di ragionevolezza) e 35 (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) della Costituzione, con assorbimento dell'ulteriore parametro, art. 101 Cost., evocato dal giudice rimettente - l'art. 117, comma 1, lettera c), della legge n. 388 del 2000, che sostituisce le parole «a tempo indeterminato» con le parole «a tempo determinato» nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997, concernente il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Difatti, in caso di contratto per prestazioni di lavoro temporaneo stipulato a tempo indeterminato, ma senza il rispetto delle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge n. 196 del 1997, la finalità sanzionatoria per il datore di lavoro è contraddittoriamente perseguita attraverso la trasformazione del rapporto in un tipo contrattuale (a tempo determinato) che comporta, per il lavoratore, parte debole del rapporto, una tutela inferiore rispetto al tipo contrattuale voluto dalle parti (a tempo indeterminato). Va aggiunto che l'intrinseca irragionevolezza della norma modificatrice è poi ulteriormente confermata dalla mancanza di alcuna indicazione per la determinazione della durata del rapporto in conseguenza della trasformazione del contratto, nonché dalla sua sostanziale inoperatività in caso di contratto di prestazioni di lavoro temporaneo stipulato sin dall'origine a tempo determinato. Poiché la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nel secondo periodo del secondo comma del citato art. 10, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario fino alla sua abrogazione ad opera del ricordato art. 85, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 276 del 2003.
E' costituzionalmente illegittimo - in relazione agli artt. 3 (principio di ragionevolezza) e 35 (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) della Costituzione, con assorbimento dell'ulteriore parametro, art. 101 Cost., evocato dal giudice rimettente - l'art. 117, comma 1, lettera c), della legge n. 388 del 2000, che sostituisce le parole «a tempo indeterminato» con le parole «a tempo determinato» nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997, concernente il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Difatti, in caso di contratto per prestazioni di lavoro temporaneo stipulato a tempo indeterminato, ma senza il rispetto delle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge n. 196 del 1997, la finalità sanzionatoria per il datore di lavoro è contraddittoriamente perseguita attraverso la trasformazione del rapporto in un tipo contrattuale (a tempo determinato) che comporta, per il lavoratore, parte debole del rapporto, una tutela inferiore rispetto al tipo contrattuale voluto dalle parti (a tempo indeterminato). Va aggiunto che l'intrinseca irragionevolezza della norma modificatrice è poi ulteriormente confermata dalla mancanza di alcuna indicazione per la determinazione della durata del rapporto in conseguenza della trasformazione del contratto, nonché dalla sua sostanziale inoperatività in caso di contratto di prestazioni di lavoro temporaneo stipulato sin dall'origine a tempo determinato. Poiché la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nel secondo periodo del secondo comma del citato art. 10, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario fino alla sua abrogazione ad opera del ricordato art. 85, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 276 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 117
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte