SENT. 59/06 C. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI - NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RICORSO DEL GOVERNO - DISCIPLINA ALTERNATIVA A QUELLA STATALE ECCEDENTE I LIMITI DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLE PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
È costituzionalmente illegittima la legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8, in quanto con una siffatta legge - le cui norme si pongono tra loro in un rapporto di stretta concatenazione, tale da far emergere l'organicità della disciplina - il legislatore provinciale ha inteso sostituire alla normativa statale vigente in materia di divieto di fumo nei locali chiusi una propria disciplina. Dalla natura di principi fondamentali delle norme dirette a prevedere, sanzionare e far rispettare il divieto di fumo deriva che le Regioni non possano introdurre proprie discipline alternative a quella statale, ancorché ritenute, come nella specie, giustificate da particolari esigenze territoriali. Né la specialità dell'autonomia delle Province di Trento e Bolzano rileva al fine di allargare la sfera legislativa delle stesse in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario, giacché la normativa oggetto della questione di costituzionalità ricade nelle materie «esercizi pubblici» e «igiene e sanità» (art. 9, numeri 7 e 10, dello statuto speciale), entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente delle predette Province, risultando evidente che la prevalenza, nella classificazione, debba spettare alla materia «igiene e sanità», per la sicura finalizzazione del divieto di fumo alla tutela della salute dei non fumatori. La collocazione delle norme sul divieto di fumo tra i principi fondamentali, operata dalla Corte costituzionale con riferimento al terzo comma dell'art. 117 Cost. per le Regioni di diritto comune, è valida anche nei confronti della Provincia di Bolzano, con riferimento all'art. 9 dello statuto speciale. Pertanto, la constatata organicità della disciplina, discrezionalmente elaborata ed approvata dalla Provincia di Bolzano, tendente a sostituirsi alla disciplina statale del divieto di fumo in locali chiusi, rende inevitabile, ai sensi degli artt. 9, numero 10), e 5 dello statuto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge impugnata, stante la natura di principi fondamentali delle norme statali che si vorrebbero sostituire.
- In materia di divieto di fumo viene in rilievo la salute della persona, bene ugualmente pregiudicato dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio nazionale, che per sua natura non si presterebbe ad essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali: sentenza n. 361/2003.