Sentenza 60/2006 (ECLI:IT:COST:2006:60)
Massima numero 30190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
06/02/2006; Decisione del
06/02/2006
Deposito del 16/02/2006; Pubblicazione in G. U. 22/02/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 60/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - GIUDICE DI PACE - INCOMPATIBILITÀ ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - CONIUGE, CONVIVENTE, PARENTI FINO AL SECONDO GRADO O AFFINI ENTRO IL PRIMO GRADO SVOLGENTI ABITUALMENTE ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER IMPRESE DI ASSICURAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON RIGUARDO ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ANZICHÉ LIMITATA AL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE NEL QUALE È ESERCITATA L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELL'INCOMPATIBILITÀ TERRITORIALE RISPETTO A CONGIUNTI IMPEGNATI NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.
SENT. 60/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - GIUDICE DI PACE - INCOMPATIBILITÀ ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - CONIUGE, CONVIVENTE, PARENTI FINO AL SECONDO GRADO O AFFINI ENTRO IL PRIMO GRADO SVOLGENTI ABITUALMENTE ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER IMPRESE DI ASSICURAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON RIGUARDO ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ANZICHÉ LIMITATA AL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE NEL QUALE È ESERCITATA L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELL'INCOMPATIBILITÀ TERRITORIALE RISPETTO A CONGIUNTI IMPEGNATI NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.
Testo
Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice di pace - per il caso in cui "il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado" dell'interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione - con riguardo all'intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività. La previsione di una incompatibilità parentale assoluta ed estesa a tutto il territorio nazionale, dettata solo per i giudici di pace, determina un irrazionale, incondizionato sacrificio del diritto di accedere all'ufficio di giudice di pace di una categoria di cittadini identificati non per una situazione personale o professionale ma solo per la relazione esistente con il coniuge, il convivente, nonché i parenti e affini sopra indicati. Viceversa, le incompatibilità parentali previste per l'altra attività professionale presa in considerazione dalla legge, quella di avvocato, sono limitate al circondario: l'introduzione dell'incompatibilità su base nazionale solo per chi abbia congiunti operanti nel ramo assicurativo implica la non rimovibilità della preclusione, con un trattamento giuridico fortemente deteriore rispetto a quello riservato a chi abbia congiunti che svolgono la professione di avvocato, in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice di pace - per il caso in cui "il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado" dell'interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione - con riguardo all'intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività. La previsione di una incompatibilità parentale assoluta ed estesa a tutto il territorio nazionale, dettata solo per i giudici di pace, determina un irrazionale, incondizionato sacrificio del diritto di accedere all'ufficio di giudice di pace di una categoria di cittadini identificati non per una situazione personale o professionale ma solo per la relazione esistente con il coniuge, il convivente, nonché i parenti e affini sopra indicati. Viceversa, le incompatibilità parentali previste per l'altra attività professionale presa in considerazione dalla legge, quella di avvocato, sono limitate al circondario: l'introduzione dell'incompatibilità su base nazionale solo per chi abbia congiunti operanti nel ramo assicurativo implica la non rimovibilità della preclusione, con un trattamento giuridico fortemente deteriore rispetto a quello riservato a chi abbia congiunti che svolgono la professione di avvocato, in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/11/1991
n. 374
art. 8
co. 1
legge
24/11/1999
n. 468
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 107
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte